Per i
genitori
Promozione allatta­men­to al seno Svizzera

Codice di condotta svizzero (codice nazionale)

Nel 1981, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), insieme a produttori, ONG e rappresentanti del governo, ha elaborato il Codice Internazionale di Commercializzazione e invitato gli stati membri ad applicarlo adeguatamente.

La Svizzera ha adottato parti del codice internazionale dell'OMS nella sua legislazione nazionale.

Altre regole di condotta che vanno oltre la legge sono stabilite in un codice di condotta nazionale sulla commercializzazione degli alimenti per bambini.

Il Codice di Condotta viene elaborato dal Codex Panel, in cui sono rappresentati da un lato Promozione Allattamento al seno Svizzera con varie associazioni professionali (SGP, BSS, SHV, SF MVB) e organizzazioni (UNICEF, LLL, GIFA) impegnate nella protezione dell'allattamento al seno sostenendo il codice internazionale (Alleanza Codice dell'Alleanza) e dall'altro i produttori (SINA).

Il Codice di Condotta è un compromesso risultante dalle discussioni in seno al Codex Panel e contiene i punti su cui i produttori concordano al momento della pubblicazione (ultima pubblicazione aprile 2022): 


L' Alleanza Codice OMS prevede anche ulteriori requisiti, che sono illustrati nel presente documento:


Il Codice di condotta per i produttori di sostituti del latte materno è stato firmato per la prima volta nel 1982. Il codice di condotta è stato sviluppato in collaborazione con (ora) Breastfeeding Promotion Switzerland e in consultazione con gli svizzeri. Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (BAG).

L'edizione rivista del 1994 ha tenuto conto degli sviluppi da allora, in particolare la risoluzione dell'OMS del 1986 indirizzata agli Stati membri sulla fornitura gratuita di latte artificiale agli ospedali (WHA 39.28), la direttiva UE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (91/321/CEE), la risoluzione dell'OMS del 1992 sull'iniziativa "Baby-Friendly Hospital" sostenuta dai produttori di tutto il mondo (WHA 45.34) e la risoluzione dell'OMS del maggio 1994 (WHA 47.5).

Il codice di condotta è stato adattato ai cambiamenti della legislazione alimentare svizzera nel 2017 e ampliato e rivisto nel 2021.

Dal 1995, il rispetto del Codice di Condotta è stato monitorato da un panel del Codex composto da un numero uguale di membri, in cui sono rappresentati Breastfeeding Promotion Switzerland così come varie associazioni e società professionali e i produttori.

Commercializzazione incrociata di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento attraverso confezioni in gran parte identiche

I prodotti alimentari per i bambini di età superiore ai sei mesi sono spesso offerti in confezioni quasi identiche a quelle dei prodotti per bambini di età inferiore ai sei mesi. In questo modo si aggira efficacemente l'attuale divieto di pubblicizzare gli alimenti per lattanti.

La mozione 17.3661 "Limitazioni della pubblicità per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento" presentata dalla Consigliera nazionale Yvonne Feri (SP, AG) intendeva porre fine a questa situazione. Si chiedeva che il divieto di pubblicità si applicasse a tutti i sostituti del latte materno per i lattanti fino a 12 mesi di età (Communicata stampa)
Il Consiglio federale ha raccomandato di respingere la mozione, affermando che la legge esistente è sufficiente e deve essere attuata correttamente. La mozione è stata successivamente ritirata.

Negli ultimi 5 anni la situazione è cambiata pochissimo. La Consigliera nazionale Manuela Weichelt (Verdi, ZG) ha ripreso la questione e ha presentato la mozione 23.4273 "Latte artificiale commerciale - elusione del divieto di pubblicità". Il Consiglio federale è incaricato di estendere l'articolo 41 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, "Limitazioni della pubblicità per gli alimenti per lattanti", agli alimenti di proseguimento. Il Consiglio federale raccomanda inoltre di respingere la proposta e promette di applicare la legislazione vigente.

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