Depositato da Manuela Weichelt 29.9.2023 (Link alla pagina del Parlamento)
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un modello o un’altra misura adeguata che consenta l’allattamento sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni.
La legge sul lavoro (art. 35a cpv. 2) lo scrive nero su bianco: «Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento». A prima vista, tutto fantastico.
Purtoppo questo articolo non è riportato nella legge sul lavoro nella definizione del diritto vincolante. L’articolo 35a non è menzionato all’articolo 3a e, dunque, non è vincolante per i Cantoni, che possono prevedere delle eccezioni. Con tutto il rispetto per il federalismo, sul posto di lavoro non ha senso.
La motivazione giuridica è che non sono interessati dall’eccezione formulata solamente gli articoli a protezione della salute. Se ne deduce che allattare non rientra nella sfera della salute. La conseguenza di ciò è che il diritto all’allattamento è disciplinato da molti Cantoni, ma da non tutti. Esistono istituti cantonali dove le donne non possono né allattare né tirarsi il latte sul posto di lavoro, nonostante lo desiderino.
Oggi è ampiamente dimostrato e incontestato che allattare è fondamentale per la salute del bambino e per quella della madre. La legge deve essere adeguata per permettere alle madri che lo desiderano di allattare sul posto di lavoro, su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni.